Si
elencano, in sintesi, le clausole previste dai
contratti di finanziamento contro cessione di quote dello
stipendio e con delegazione di pagamento.
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La Mutuante effettuerà il versamento
del saldo del finanziamento solo dopo che saranno forniti
tutti gli atti ed i documenti necessari per la stipula
del contratto.
La Mutuante è autorizzata a trattenere e compensare
dal saldo del finanziamento tutte le somme corrisposte
al Cedente/Delegante a titolo di prefinanziamento o di
acconto nonché, nell’ipotesi di concorrenza
con altri prestiti e/o
pignoramenti sullo stipendio, tutte le somme occorrenti
per l’estinzione di tali operazioni (estinzione
a cui la Mutuante provvederà a proprio insindacabile
giudizio).
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Nel caso di passaggio alle dipendenze
di diverso datore di lavoro, il Cedente/Delegante autorizza
fin d’ora la Mutuante a notificare il presente contratto
al nuovo datore di lavoro affinché questo operi
sullo stipendio la ritenuta
della quota mensile oggetto di cessione fino all’estinzione
del prestito.
Anche per gli effetti di quanto sopra previsto, il Cedente/Delegante
si obbliga a comunicare alla Mutuante senza ritardo tutte
le modifiche inerenti il rapporto di lavoro.
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in caso di risoluzione del rapporto di
lavoro, a qualsiasi causa dovuta, l’efficacia della
cessione/delegazione si estende automaticamente ad ogni
importo, somma, pensione o altro assegno anche continuativo
che al
Cedente/Delegante venga liquidato dall’Amministrazione
dalla quale dipendeva o da qualsiasi altro ente o istituto
ai quali il Cedente/Delegante fosse iscritto.
Qualora la cessazione del rapporto di lavoro anziché
ad una pensione dia diritto ad una somma una tantum a
titolo di indennità di fine rapporto o di capitale
assicurato od altro, a carico tanto del datore di lavoro
quanto di qualsiasi
altro ente o istituto, tale somma dovrà essere
corrisposta come credito ceduto (pro-solvendo) in un’unica
soluzione alla Mutuante fino alla concorrenza dell’intero
residuo debito, scontati, nell’ipotesi di estinzione
anticipata, i soli
interessi contrattuali non ancora maturati.
Nel caso di diritto del Cedente/Delegante a ricevere congiuntamente
sia una somma una tantum, sia un trattamento pensionistico
od altro assegno continuativo o di previdenza anche privata,
il finanziamento dovrà essere estinto
prima con trattenuta della somma corrisposta una volta
tanto ed, ove questa somma non fosse sufficiente ad estinguerlo,
con trattenuta eventuale sulla pensione o assegno per
il residuo.
Nel caso in cui queste somme fossero insufficienti ad
estinguere il debito residuo ovvero in caso di mancato
pagamento di quanto dovuto da parte del datore di lavoro
e/o delle Amministrazioni interessate, il Cedente dovrà
pagare
l’intero importo necessario per l’estinzione
del finanziamento, con decorrenza, in caso di ritardo,
degli interessi di mora.
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Il trattamento di fine rapporto e/o ogni
altra somma equivalente comunque dovuta al Cedente/Delegante,
sia dal datore di lavoro sia da qualsiasi altro ente o
istituto in conseguenza del rapporto di lavoro, costituisce
oggetto di
cessione/delegazione a favore della Mutuante a garanzia
del regolare pagamento dell’intero importo ceduto.
Il Cedente/Delegante si impegna pertanto a non richiedere
anticipazioni sul trattamento di fine rapporto fino a
completo
rimborso del prestito.
Ad ulteriore garanzia del finanziamento, su richiesta
della Mutuante, il Cedente/Delegante si impegna ad emettere
all’ordine della Mutuante un titolo cambiario con
scadenza in bianco valorizzabile per un importo non superiore
alla
retribuzione globale ceduta per i casi di inadempimento
del debitore ceduto e di decadenza dal beneficio del termine.
La Mutuante, infine, quale ulteriore garanzia, potrà
richiedere la presentazione di idonea fideiussione.
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Il Delegante, esonera espressamente la Mutuante
dall’onere di preventiva richiesta di cui all’art.
1268, 2° comma, c.c.
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Qualora il datore di lavoro o le Amministrazioni
costituite debitrici cedute ritardino od omettano per
qualsiasi motivo di provvedere al versamento delle somme
cedute/oggetto di delegazione, si applicheranno gli interessi
moratori,
nonché le altre commissioni e oneri previsti dal
contratto; gli interessi decorreranno, senza necessità
di preventiva costituzione in mora, dalla scadenza delle
singole somme dovute.
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Nonostante la stipulazione di polizze assicurative,
il Cedente/Delegante potrà essere considerato decaduto
dal beneficio del termine, oltre che nelle ipotesi previste
dall’art. 1186 c.c., in caso di cessazione del rapporto
di lavoro,
di eventuale sospensione o riduzione per qualsiasi causa
dello stipendio o di ritardato pagamento da parte del
datore di lavoro e/o delle Amministrazioni debitrici cedute
anche di una sola delle rate mensili.
In conseguenza della risoluzione del contratto, il Cedente/Delegante
dovrà rimborsare immediatamente tutto quanto dovuto
per l’estinzione del finanziamento, ivi compresi
gli interessi moratori e tutte le eventuali spese.
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Il Cedente/Delegante ha la facoltà di
estinguere anticipatamente il proprio debito, pagando
il capitale residuo (quale sommatoria del valore attuale
di tutte le rate non ancora scadute alla data di risoluzione
anticipata, determinato
mediante l’applicazione del tasso di interesse nominale
annuo previsto dal contratto), gli interessi e gli altri
oneri maturati, nonché un compenso pari all’1%
del capitale residuo, il tutto con riferimento alla prima
rata in scadenza
successiva alla richiesta. In tutte le ipotesi in cui
si procederà all’estinzione anticipata del
prestito la Mutuante non sarà tenuta a restituire,
neppure in parte, gli importi relativi alle commissioni
finanziarie e accessorie, alle spese
contrattuali e ai premi assicurativi indicati sul fronte
del contratto, che si intendono dovuti e convenuti, anche
in eccezione di aleatorietà, per le prestazioni
e gli oneri necessariamente connessi alla concessione
del prestito.
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In caso di fallimento, liquidazione coatta
amministrativa o apertura di altra procedura concorsuale
a carico del datore di lavoro, la Mutuante potrà
richiedere l’ammissione al passivo dei crediti relativi
alle somme cedute/oggetto di
delegazione in via privilegiata per la stessa qualità
spettante al Cedente/Delegante, il quale rinunzia espressamente
alla facoltà di richiedere l’intervento del
Fondo di Garanzia previsto dalla L. 297/82. Il Cedente/Delegante
s’impegna fin d’ora a tenere indenne la Mutuante
da tutte le spese legali che dovessero rendersi necessarie
per il recupero dei crediti.
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Sono a carico del Cedente/Delegante tutte
le spese e le tasse, ivi comprese le spese di bollo e
di registro nonché tutti gli importi richiesti
dagli uffici fiscali all’atto della registrazione.
Inoltre, sono a carico del Cedente/Delegante le commissioni
e gli oneri previsti dal contratto.
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Il Cedente/Delegante si impegna fin d’ora
a sottoscrivere qualsiasi atto aggiuntivo o modificativo
necessario per l’esecuzione del presente contratto
e per consentire la cessione a terzi dei diritti della
Mutuante nascenti dal
contratto di finanziamento.
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La Mutuante invierà le comunicazioni
periodiche via posta elettronica, se disponibile e se
non diversamente richiesto. Gli estratti conto si intendono
approvati dal Cedente/Delegante se non contestati entro
60 giorni dal
ricevimento.
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Ogni controversia sorta fra la Mutuante
e il datore di lavoro sarà devoluta in via esclusiva
al Foro dove ha sede legale la Mutuante.