Clausole contrattuali che regolano l'operazione
Clausole Contrattuali che regolano l'Operazione


Si elencano, in sintesi, le clausole previste dai contratti di finanziamento contro cessione di quote dello stipendio e con delegazione di pagamento.

La Mutuante effettuerà il versamento del saldo del finanziamento solo dopo che saranno forniti tutti gli atti ed i documenti necessari per la stipula del contratto.
La Mutuante è autorizzata a trattenere e compensare dal saldo del finanziamento tutte le somme corrisposte al Cedente/Delegante a titolo di prefinanziamento o di acconto nonché, nell’ipotesi di concorrenza con altri prestiti e/o
pignoramenti sullo stipendio, tutte le somme occorrenti per l’estinzione di tali operazioni (estinzione a cui la Mutuante provvederà a proprio insindacabile giudizio).


Nel caso di passaggio alle dipendenze di diverso datore di lavoro, il Cedente/Delegante autorizza fin d’ora la Mutuante a notificare il presente contratto al nuovo datore di lavoro affinché questo operi sullo stipendio la ritenuta
della quota mensile oggetto di cessione fino all’estinzione del prestito.
Anche per gli effetti di quanto sopra previsto, il Cedente/Delegante si obbliga a comunicare alla Mutuante senza ritardo tutte le modifiche inerenti il rapporto di lavoro.

in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, a qualsiasi causa dovuta, l’efficacia della cessione/delegazione si estende automaticamente ad ogni importo, somma, pensione o altro assegno anche continuativo che al
Cedente/Delegante venga liquidato dall’Amministrazione dalla quale dipendeva o da qualsiasi altro ente o istituto ai quali il Cedente/Delegante fosse iscritto.
Qualora la cessazione del rapporto di lavoro anziché ad una pensione dia diritto ad una somma una tantum a titolo di indennità di fine rapporto o di capitale assicurato od altro, a carico tanto del datore di lavoro quanto di qualsiasi
altro ente o istituto, tale somma dovrà essere corrisposta come credito ceduto (pro-solvendo) in un’unica soluzione alla Mutuante fino alla concorrenza dell’intero residuo debito, scontati, nell’ipotesi di estinzione anticipata, i soli
interessi contrattuali non ancora maturati.
Nel caso di diritto del Cedente/Delegante a ricevere congiuntamente sia una somma una tantum, sia un trattamento pensionistico od altro assegno continuativo o di previdenza anche privata, il finanziamento dovrà essere estinto
prima con trattenuta della somma corrisposta una volta tanto ed, ove questa somma non fosse sufficiente ad estinguerlo, con trattenuta eventuale sulla pensione o assegno per il residuo.
Nel caso in cui queste somme fossero insufficienti ad estinguere il debito residuo ovvero in caso di mancato pagamento di quanto dovuto da parte del datore di lavoro e/o delle Amministrazioni interessate, il Cedente dovrà pagare
l’intero importo necessario per l’estinzione del finanziamento, con decorrenza, in caso di ritardo, degli interessi di mora.

Il trattamento di fine rapporto e/o ogni altra somma equivalente comunque dovuta al Cedente/Delegante, sia dal datore di lavoro sia da qualsiasi altro ente o istituto in conseguenza del rapporto di lavoro, costituisce oggetto di
cessione/delegazione a favore della Mutuante a garanzia del regolare pagamento dell’intero importo ceduto. Il Cedente/Delegante si impegna pertanto a non richiedere anticipazioni sul trattamento di fine rapporto fino a completo
rimborso del prestito.
Ad ulteriore garanzia del finanziamento, su richiesta della Mutuante, il Cedente/Delegante si impegna ad emettere all’ordine della Mutuante un titolo cambiario con scadenza in bianco valorizzabile per un importo non superiore alla
retribuzione globale ceduta per i casi di inadempimento del debitore ceduto e di decadenza dal beneficio del termine. La Mutuante, infine, quale ulteriore garanzia, potrà richiedere la presentazione di idonea fideiussione.

Il Delegante, esonera espressamente la Mutuante dall’onere di preventiva richiesta di cui all’art. 1268, 2° comma, c.c.

Qualora il datore di lavoro o le Amministrazioni costituite debitrici cedute ritardino od omettano per qualsiasi motivo di provvedere al versamento delle somme cedute/oggetto di delegazione, si applicheranno gli interessi moratori,
nonché le altre commissioni e oneri previsti dal contratto; gli interessi decorreranno, senza necessità di preventiva costituzione in mora, dalla scadenza delle singole somme dovute.

Nonostante la stipulazione di polizze assicurative, il Cedente/Delegante potrà essere considerato decaduto dal beneficio del termine, oltre che nelle ipotesi previste dall’art. 1186 c.c., in caso di cessazione del rapporto di lavoro,
di eventuale sospensione o riduzione per qualsiasi causa dello stipendio o di ritardato pagamento da parte del datore di lavoro e/o delle Amministrazioni debitrici cedute anche di una sola delle rate mensili.
In conseguenza della risoluzione del contratto, il Cedente/Delegante dovrà rimborsare immediatamente tutto quanto dovuto per l’estinzione del finanziamento, ivi compresi gli interessi moratori e tutte le eventuali spese.

Il Cedente/Delegante ha la facoltà di estinguere anticipatamente il proprio debito, pagando il capitale residuo (quale sommatoria del valore attuale di tutte le rate non ancora scadute alla data di risoluzione anticipata, determinato
mediante l’applicazione del tasso di interesse nominale annuo previsto dal contratto), gli interessi e gli altri oneri maturati, nonché un compenso pari all’1% del capitale residuo, il tutto con riferimento alla prima rata in scadenza
successiva alla richiesta. In tutte le ipotesi in cui si procederà all’estinzione anticipata del prestito la Mutuante non sarà tenuta a restituire, neppure in parte, gli importi relativi alle commissioni finanziarie e accessorie, alle spese
contrattuali e ai premi assicurativi indicati sul fronte del contratto, che si intendono dovuti e convenuti, anche in eccezione di aleatorietà, per le prestazioni e gli oneri necessariamente connessi alla concessione del prestito.

In caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o apertura di altra procedura concorsuale a carico del datore di lavoro, la Mutuante potrà richiedere l’ammissione al passivo dei crediti relativi alle somme cedute/oggetto di
delegazione in via privilegiata per la stessa qualità spettante al Cedente/Delegante, il quale rinunzia espressamente alla facoltà di richiedere l’intervento del Fondo di Garanzia previsto dalla L. 297/82. Il Cedente/Delegante
s’impegna fin d’ora a tenere indenne la Mutuante da tutte le spese legali che dovessero rendersi necessarie per il recupero dei crediti.

Sono a carico del Cedente/Delegante tutte le spese e le tasse, ivi comprese le spese di bollo e di registro nonché tutti gli importi richiesti dagli uffici fiscali all’atto della registrazione.
Inoltre, sono a carico del Cedente/Delegante le commissioni e gli oneri previsti dal contratto.

Il Cedente/Delegante si impegna fin d’ora a sottoscrivere qualsiasi atto aggiuntivo o modificativo necessario per l’esecuzione del presente contratto e per consentire la cessione a terzi dei diritti della Mutuante nascenti dal
contratto di finanziamento.

La Mutuante invierà le comunicazioni periodiche via posta elettronica, se disponibile e se non diversamente richiesto. Gli estratti conto si intendono approvati dal Cedente/Delegante se non contestati entro 60 giorni dal
ricevimento.

Ogni controversia sorta fra la Mutuante e il datore di lavoro sarà devoluta in via esclusiva al Foro dove ha sede legale la Mutuante.

 

 

 

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Ultimo aggiornamento: 17-01-06